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STATUTO DI FONDAZIONE

RICONOSCIMENTO MIUR - FONDAZIONE ZORZI
ANAGRAFE NAZIONALE DELLE RICERCHE Codice 59652BXV 

 

Art. I - DENOMINAZIONE

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Zorzi".

Art. 2 - SEDE

La Fondaziote ha sede in Venezia. Potranno essere istituite sia in Italia sia all'estero sedi secondarie, uffici di rappresentanza.

Art. 3 - SCOPO

La Fondazione, che non ha finalità di lucro, ha per scopo ogni attività tesa a promuovere e/o a diffondere il made in Italy nel mondo, in stretta connessione con la salute e con il benessere psico-fisico della persona. A tal fine la Fondazione promuove e svolge attività di ricerca e di formazione in tali settori.

Inoltre la Fondazione promuove e svolge iniziative anche di carattere sociale e solidaristico, attraverso ogni attività di cui, in qualunque modo, possano beneficiare le categorie più deboli e svantaggiate della popolazione.

Nello svolgimeuto delle suddette attività la Fondazione può instaurare rapporti di collaborazione e/o convenzioni con soggetti pubblici e/o privati italiani e/o esteri.

La Fondazione può compiere ogni ulteriore attivilà utile al conseguimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Art. 4 - PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a- dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;

b- dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;

c- da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;

d- dai proventi de1la propria attività che il Consiglio Direttivo abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

 

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

a- dei redditi del patrimonio di cui sopra;

b- delle erogazioni liberali e dei contribuli pubblici e privati versatí alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;

c- delle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo.

 

Art. 5 - ORGANI

 Sono organi della Fondazione:

a. il Consiglio Direttivo;

b. il Presidente e il Vice Presidente;

c. il Segretario;

d. il Collegío dei Revisori;

e. il Comitato Tecnico-Scientifico;

f. il Presidente Onorario.

 

Art. 6 - CONSIGLIO DIRETTTVO

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri, nominati dai fondatori. In caso di cessazione di un Consigliere, gli altri Consiglieri provvedono alla cooptazione del membro cessato ed il Consigliere così nominato resterà in carica fino alla prossima riunione del Consiglio. Il Consiglio dura il carica cinque anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.

 

Art. 7 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo è affídata l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

a- stabilisce g1i indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annnale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;

b- redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo sulla bozza predisposta da1 Segretario;

c- nomina il Presidente e il Vice Presidente;

d- delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;

e- amministra il patrimonio della Fondazione;

f- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in

conformità alle norme di diritto privato, e dei limiti di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

g- nomina il Segretario della Fondazioue e ne determina il trattamento giuridico ed economico, nei limiti di cui al citato D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

h- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico, attribuendogli le funzioni e ne determina il trattamento giuridico ed economico nei limiti di cui al citato D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

i- delibera le modifiche allo Statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge.


Art. 8 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni del Consiglio Direttittivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno un Consigliere, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera racconandata, telefax o messaggio di posta elettronica almeno dieci giomi prima della data della riunione o, in caso di urgerza, almeno due giorni prima.

Il Consiglio Direttívo delibera validamente quando siano presenti almeno due dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti,

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di assenza dal Vice Presidente, ovvero in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso.

Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o in caso di assenza e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

 

Art. 9 - PRESIDENZA

Il Presidente della Fondazione, nonché il vice Presidente, sono nominati dal Consiglio fra i suoi membri. Essi mantengono tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e cornunque non oltre la scadenza del loro mandato consiliare e sono rieleggibili. Il Presidente e il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che lo stesso g1i delega in via generale o di volta in vo1ta. In caso di urgenza può adottare i provvdimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

 

Art. l0 - SEGRETARIO

Il Segretario cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo nonché la gestione ordinaria della Fondazione, redige la bozza del bilancio preventivo e consuntivo, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e li sottoscrive con il Presidente. Esercita le altre funzioni eventualrnente delegategli dal Consiglio Direttivo.

 
Art. I I - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, scelti tra gli iscritti all'albo Nazionale dei Revisori dei Conti, nominati dai fondatori. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e i Revisori sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

Art. 12 - COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo può istituire il Comitato tecnico - scientifico composto da tre a novantatre componenti, oltre il Presidente della Fondaziore, scelti tra le personalità distintesi nei campi di attività indicati all'art. 3.

I componenti il Comitato tecnico - scientifico durano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di tre anni e possono essere confermati.

I componenti il Comitato vengono sostituiti dal Consiglio in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata in carica.

ll Comitato esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio Direttivo ed ha funzioni consultive.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione oppure da persona dallo stesso designata.

 

Art. 13

II Comitato tecnico - scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo del componenti il Comitato stesso.

 

ll Comitato:

. fornula proposte sulle attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nell’attuazione di dette attività;

. esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;

. esprime se richiesto, il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione.

 

Art. 14 - PRESIDENTE ONORARIO

Presidente Onorario è il fondatore Franco Zorzi, cui si riconosce la paternità dell'iniziativa della Fondazione. Ha funzioni consultive a richiesta del Consiglio Direttivo.

 

Art. 15 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell’ufficio.

 

Art.l6 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO - UTILI E ÀVANZI DI GESTIONE

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 3l dicembre di ogni anno. È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 

Art. l7 - SCIOGLIMENTO

La Fondazione si estingue nei casi previsti daglì art. 27 e 28 c.c.

In caso di estinziote della Fondazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori, che veranno scelti fra i suoi membri.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidaziooe devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altra organizzazione avente scopi analoghi od a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione irnposta dalla legge.

 

Art. 18 - NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.

 

F.to Frarco Zorzi

F.to Paolo Chiaruttini Notaio - L.S.

 



 

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